stradivari Posted December 22, 2012 Report Share Posted December 22, 2012 Se avete un diploma vecchio ordinamento e un diploma di scuola superiore, praticamente da ieri avete in tasca una bella laurea 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DiesIrae Posted December 22, 2012 Report Share Posted December 22, 2012 Peccato che la maggior parte dei professoroni che gira in conservatorio ha solo la terza media, questo perchè una volta valevano solo i titoli artistici. Inoltre, penso che a livello europeo, i vecchi diplomi (seppur equiparati ad un diploma di secondo livello) non valgano nulla ... inoltre resta la beffa a chi si è fatto il biennio, ricavando solo un duplicato della sua, a questo punto, laurea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suonolatromba Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 E, se ho ben inteso, beffa nella beffa: il titolo di chi finirà i corsi a esaurimento dopo la pubblicazione della legge NON sarà equivalente a laurea magistrale. Questa proprio non l'ho capita. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dino Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Pensa che sfiga, adesso potranno chiamarmi come commissario esterno ... addio vacanze... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zedef Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Mi permetto di dire che è meglio un professorone di conservatorio che sa suonare bene il suo strumento di un laureato analfabeta o quasi ( un esempio? http://www.haisentit...bocciati/20077/ ). E poi, se permettete, sono leggende metropolitane ormai: scorrete i curricula (e in molti casi le età), una buona parte sono laureati o perlomeno diplomati. Sull'equipollenza sancita dalla legge di stabilità, per ora sospendo il giudizio (comunque non è male trovarsi 4 lauree in tasca) in attesa di quanto previsto dagli art.106 e 107: 106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'art. 103 è comunque molto chiaro: 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; b. Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c) Per cui laurea sì ma con molti limiti... Interessante piuttosto il 104 (anche se Thallo non sarà d'accordo ): 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thallo Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 quell'articolo sarebbe interessante se qualche AFAM avesse il coraggio di APRIRLO un dottorato! Facciamo un Ircam 2, degno di questo nome, e invece che renderlo un posto di lavoro per qualcuno rendiamolo una occasione di formazione. Ma anche cose come le scuole di alta formazione, in realtà dovrebbero essere fatte come dei dottorati. Proponi TU un percorso, un obiettivo, e alla fine devi dimostrare di averlo raggiunto seriamente. Per il resto... le commissioni di dottorato valutano il curriculum. Magari ci saranno delle eccezioni, ma secondo me, a naso, qualsiasi commissione si trovi di fronte un candidato con la sola laurea dell'AFAM credo darebbe una valutazione molto bassa del curriculum formativo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chopin Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Ma chi invece fa triennio+biennio, ha dei trattamenti diversi? Altrimenti non capisco il .... Per cui laurea sì ma con molti limiti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zedef Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Stando agli emendamenti: - Triennio = I livello - Biennio = II livello - Vecchio ordinamento + maturità = II livello (nel v.o. non è quindi prevista la triennale, come l'università pre-riforma quindi). Ma quelle migliaia di studenti che dopo il diploma v.o. hanno fatto il biennio pensando o convinti (magari da altri) che servisse, ora faranno una class action contro il Ministero o i Conservatori chiedendo il rimborso più le spese sostenute più i danni morali ecc..? Facciamo 5-10 mila euro a testa? Chi li paga avessero ragione? E quelli convinti (a forza) a lasciare il v.o. per passare al triennio che ora avrebbero (forse..) concluso il percorso con un II livello invece di doversi sobbarcare un biennio dispendioso in termini economici e di impegno? Ah, attualmente, da parte dell'USP (ex provveditorato) della mia città, chi aveva il solo triennio non è stato inserito nelle graduatorie per l'insegnamento (solo v.o. o biennio). La confusione da 13 anni regna sovrana in chi ha promosso una riforma incurante delle conseguenze. Per me troveranno un accordo per valutare anche il biennio post v.o., se non altro daranno qualche punto in più nelle graduatorie e con questo si pareranno il **** contro eventuali ricorsi. Ricordo comunque che alla Camera (VII commissione) stanno/stavano finendo di approvare altri emendamenti riguardanti la 1693/4822 (il DDL su Conservatorio e Accademie): probabilmente vi saranno altre novità nel 2013. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stradivari Posted December 23, 2012 Author Report Share Posted December 23, 2012 Grazie Zedef per i puntuali e precisi interventi. probabilmente vi saranno altre novità nel 2013. Che dire...tienici aggiornati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zedef Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Certo. Aggiungo che chi si diploma quest'anno nel v.o. NON si laurea visto che l'equipollenza vale solo per chi ha conseguito il titolo entro il 31.12.2012. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archangel Posted January 18, 2013 Report Share Posted January 18, 2013 quindi chi finisce, come nel mio caso, e si diploma per il 10 anno di conservatorio vecchio ordinamento a giugno 2013 che prende? solo equipollenza a laurea di I livello? PS da corso ordinamentale può entrare al biennio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thallo Posted January 18, 2013 Report Share Posted January 18, 2013 ovviamente col diploma vecchio ordinamento puoi accedere al biennio (se hai anche un diploma di scuola secondaria superiore). Ma considerate le reazioni a questa norma, penso che prima o poi il TAR si pronuncerà e darà l'equipollenza anche ai diplomati "in ritardo" come te. Parlare di equipollenze, comunque, non conta poi così tanto... cioè, il diploma vecchio ordinamento è un diploma vecchio ordinamento, porta alle stesse cose a cui porta la laurea specialistica, anche senza una specifica equipollenza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marzapane Posted May 24, 2013 Report Share Posted May 24, 2013 Perchè tutte le volte che prendo il discorso con qualcuno che sembra esperto o aggiornato sui fatti dicendo che chi è in possesso del diploma tradizionale è come se avesse un diploma accademico di secondo livello...costui mi risponde che non è ancora detto? Cioè, c'è stata o non c'è stata sta benedetta equiparazione? Che documento posso "sbattergli" sotto il naso? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zedef Posted May 24, 2013 Report Share Posted May 24, 2013 Nessuno in quanto non è ancora uscita la tabella prevista dall'art.107 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. mentre è uscita quella relativa al 106 (DM 243 del 28 marzo 2013: http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/marzo/dm-28032013-%282%29.aspx ): 106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Comunque uscirà a breve anche l'altra. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marzapane Posted May 25, 2013 Report Share Posted May 25, 2013 Grazie Zedef...prima o poi finirà...?! ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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